STATUTO
DEL CORPO BANDISTICO “CESARE ROVERONI” DEL COMUNE DI SANTA SOFIA
Art.
1
Costituzione,
denominazione e sede
1. E' costituita
con sede legale a Santa Sofia in Piazza Matteotti 1, ed operante nel territorio
di Forlì-Cesena, l'associazione di promozione sociale denominata Corpo
Bandistico “Cesare Roveroni” del Comune di Santa Sofia.
Art.
2
Finalità
1.
L'associazione, che opera nel
territorio provinciale, persegue
attraverso lo
svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore
degli associati e dei terzi, le seguenti finalità: conoscenza,
diffusione e pratica della musica per banda.
2.
L'associazione ha durata illimitata
e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
3.
L’associazione si avvale
prevalentemente delle attività
prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
(Per grandi
manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle associazioni di
promozione sociale, le stesse possono, per quell’evento, avvalersi di
attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non
associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di
particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente,
anche ricorrendo ai propri associati).
Art.
3
Soci
1.
Il numero degli aderenti è
illimitato.
2.
Sono membri dell’Associazione
i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità
collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
Art.
4
Criteri
di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione
a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da
parte degli interessati.
2. Sulle
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali
reiezioni debbono essere motivate.
3. Il
Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei
soci.
4. La
qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il
recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in
corso.
6. L’esclusione
dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato
direttivo per:
a) comportamento
contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti
violazioni degli obblighi statutari;
7. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica.
8. Il
socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Art.
5
Diritti
e obblighi dei soci
1.
Tutti i soci hanno stessi diritti e
stessi doveri, in particolare i
soci sono
obbligati:
a)
ad osservare il presente statuto, i
regolamenti interni e le
deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b)
a mantenere sempre un comportamento
corretto nei confronti
dell’Associazione;
2.
I soci hanno diritto:
a)
a partecipare a tutte le
attività promosse dall’Associazione;
b)
a partecipare all’Assemblea
con diritto di voto;
c)
ad accedere alle cariche associative.
3.
I soci non possono vantare alcun
diritto nei confronti del fondo
comune né
di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art.
6
Organi
1. Sono organi
dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio
Direttivo;
- il Presidente;
2.
Le cariche associative sono
ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle
cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
Art.
7
Assemblea
1. L'assemblea
è costituita da tutti i soci.
2.
Essa si riunisce almeno una volta
all'anno per la deliberazione del bilancio. L’Assemblea deve essere
inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3.
Le riunioni sono convocate dal
presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti
da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione
scritta.
4.
Le deliberazioni dell’Assemblea
sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà
degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l’atto
costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 3/4 o 2/3 degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare
lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
5.
Ciascun socio non può essere
portatore di più di due deleghe.
6.
. All’assemblea sono
attribuite le decisioni più rilevanti quali:
- eleggere
le cariche associative;
- eleggere
i componenti del Consiglio Direttivo;
- programmare
le attività;
- approvare
il bilancio preventivo;
- approvare
il bilancio consuntivo;
- approvare
o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle
quote associative e dei contributi a carico dei soci;
-
deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
Art.
8
Il
Consiglio direttivo
1. Il
Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e
non superiore a 13, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono
in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio
esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Non
sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o
altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano
dall’incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino all’Assemblea
successiva, che provvede alle nuove nomine.
3. Il
Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un
Segretario.
4. Al
Consiglio direttivo spetta di:
a) curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre
il bilancio consuntivo;
c) nominare
il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare
sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere
agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all’Assemblea
dei soci, ivi compresa la
determinazione della quota associativa
annuale.
5. Il
Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal
Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il
Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 45 giorni e ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/10 dei componenti ne
faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7. Le
convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,
luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le
adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
8. I
verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario
e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono
conservati agli atti.
Art.
9
Presidente
e Rappresentante legale
1.
Il Presidente, nominato dal
Consiglio direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci.
2.
Al presidente è attribuita la
rappresentanza legale di fronte a terzi
ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al
membro più anziano.
3.
Il Presidente cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
direttivo e in caso d’urgenza, ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell’adunanza immediatamente successiva.
Art.
10
Segretario
1. Il segretario
coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede
alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede
al disbrigo della corrispondenza;
- è
responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni
degli organi collegiali;
- predispone
lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio
Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al
consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
- provvede
alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa;
Art.
11
Durata
delle cariche
1. Tutte le
cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Art.
12
Risorse
economiche
1. Le
associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote
e contributi degli associati;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati
e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le
finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2.
Il patrimonio residuo, in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà
essere devoluto a fini di utilità sociale.
Art.
13
Bilancio
1.
L’esercizio finanziario
dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31
dicembre di ogni anno.
2.
Al termine di ogni esercizio il
Consiglio direttivo redige il
bilancio
consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci
entro il mese di marzo.
3.
Dal bilancio consuntivo devono
risultare i beni, i contributi e i
lasciti ricevuti.
4.
l’eventuale avanzo di gestione
dovrà essere interamente reinvestito a
favore delle
attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art.
14
Norma
di rinvio
1.
Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto, si fa
riferimento al
codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prof. Bandini Oscar
Nota
Secondo l’art. 3 della L.R. 34/2002
le Associazioni di promozione Sociale sono dotate di uno statuto che prevede
espressamente i seguenti requisiti:
a) la
denominazione e la sede legale;
b) lo
scopo;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale;
d) l’assenza
di fini di lucro, imtesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati
in forme dirette e differite;
e) l’obbligo
di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
f) la
democraticità dell’ordinamento interno, ed in particolare
l’elettività delle cariche associative, l’uguaglianza degli
associati anche in riferimento all’esercizio del voto individuale,
nonché l’effettività del rapporto associativo. In relazione
alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione
sentito l’osservatorio regionale di cui all’art. 14, può
consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i
criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro
diritti ed obblighi;
h) l’obbligo
di redazione di rendiconti economico - finanaziari e le modalità di
approvazione degli organi statutari;
i) le
modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, ai fini di
utilità sociale.